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Dal 31 maggio 2012, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 28/2011 in materia di efficienza energetica (in particolare articolo 11 e allegato 3), è in vigore l’obbligo di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici di nuova costruzione e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e aventi superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, nonché negli edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione.

Obiettivo del decreto, che recepisce le norme comunitarie in materia di efficienza energetica degli edifici, è di arrivare gradualmente al 50% di energia coperta da fonti rinnovabili entro il 2017.

In particolare, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, .

Per quel che riguarda l’elettricità, invece, è obbligatorio installare una potenza da fonti rinnovabili che varia in base alla superficie dell’edificio moltiplicata per un coefficiente che varierà in tre fasi da qui al 2017; in particolare:

  • 1 kW ogni 80 mq se la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il 31 dicembre 2013;
  • 1 kW ogni 65 mq fino a fine 2016;
  • 1 kW ogni 50 mq dal 2017.

Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%. Le Regioni hanno la possibilità di incrementare i valori stabiliti dal decreto. L’inosservanza degli obblighi, comporterà il diniego del rilascio del titolo edilizio.

 

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