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Abolito il contributo minimo soggettivo Inarcassa per i professionisti architetti ed ingegneri con redditi bassi. La novità è contenuta nelle modifiche al Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, approvate dai ministeri vigilanti il 26 marzo 2014.

Ad informarci di questa decisione è proprio il seguente comunicato di Inarcassa:

Niente contributo minimo soggettivo per chi ha redditi bassi

Un ulteriore passo avanti a favore degli iscritti in questo momento di crisi della professione. Inarcassa ha ottenuto dai ministeri vigilanti l’approvazione di un’importante modifica al Regolamento Generale di Previdenza, voluta per rispondere alle difficoltà dei tanti professionisti che da anni subiscono gli effetti di una congiuntura economica negativa. Gli associati che pensano di dichiarare un reddito 2014 inferiore a 15.690 euro, già quest’anno possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare, a dicembre 2015, il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto.

“Una modifica normativa ad alto contenuto sociale – dichiara il Presidente Muratorio – che costituisce un’opportunità di sostegno in più ai liberi professionisti associati alla Cassa e conferma la flessibilità degli strumenti che Inarcassa offre per una costruzione sempre più personalizzata del proprio percorso previdenziale”.

La nuova norma prevede la possibilità di derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni – anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo (art. 4 c. 3 RGP 2012). Sono esclusi i pensionati e i giovani professionisti, che già oggi versano importi ridotti e possono comunque contare sull’accredito del periodo assicurativo intero.

L’anzianità utile alla pensione sarà riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato nell’anno ma, poiché contribuire poco significa godere di una minore pensione futura, si potranno integrare gli importi dovuti entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale completa.

A breve saranno disponibili sul sito informazioni complete riguardo all’applicazione della nuova norma e le modalità per esercitare la facoltà di deroga.

E’ possibile trovare il comunicato sul sito www.inarcassa.it cliccando qui.

 

 

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